COLLEGAMENTO SOCIETARIO ESTERNO: LA PARENTELA È SOLO ELEMENTO INDIZIARIO

  • 11/05/2026

Con la sentenza n. 9260/2026, la Cassazione civile ha affrontato il tema della configurabilità del collegamento societario ex art. 2359, comma 3, c.c. e della sua distinzione rispetto al gruppo societario.

La controversia trae origine da un avviso di accertamento fiscale fondato sulla ritenuta inattendibilità delle scritture contabili e sulla presunta irrilevanza di movimentazioni economiche tra società ritenute collegate o appartenenti a un medesimo gruppo.

L’Amministrazione finanziaria ha valorizzato elementi quali la comunanza di sede, la presenza di rapporti familiari tra i soci e la gestione accentrata di talune attività, al fine di contestare maggiori ricavi non giustificati.

I giudici di merito hanno fornito valutazioni contrastanti:  la Commissione Tributaria Provinciale ha escluso il collegamento societario, mentre la Commissione Tributaria Regionale lo ha ritenuto sussistente, attribuendo rilievo decisivo ai legami familiari.

La Suprema Corte ha censurato tale ultima impostazione, affermando che il collegamento societario esterno non può essere desunto automaticamente dalla mera esistenza di rapporti di parentela o affinità tra soci di diverse società.

Ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 2359, comma 3, c.c., è invece necessario accertare in concreto l’esercizio di un’influenza notevole di una società sulle decisioni assembleari strategiche dell’altra, mediante l’individuazione dell’ente dominante, delle modalità di esercizio dell’influenza e delle finalità economiche comuni perseguite.

Tale accertamento implica una valutazione fattuale rigorosa circa l’effettiva incidenza dei rapporti tra i soci sulle dinamiche decisionali societarie, non essendo sufficiente il mero dato relazionale.

La Corte ha precisato altresì che il collegamento societario, quand’anche accertato, non comporta automaticamente la configurabilità di un gruppo societario ai sensi dell’art. 2497 sexies c.c.

Ne consegue che il collegamento può al più costituire un indizio, ma non una presunzione legale di appartenenza a un gruppo.

Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale ha erroneamente ritenuto sufficiente il vincolo familiare per affermare il collegamento societario e ha indebitamente sovrapposto tale nozione a quella di gruppo, senza accertare né l’effettiva influenza assembleare né l’esistenza di attività di direzione e coordinamento.

Per tali ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.