SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI: IL MERO INADEMPIMENTO NON È SUFFICIENTE

  • 07/05/2026

La Cassazione civile, con l’ordinanza n. 5593/2026, ha affermato l’illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi fondata sul solo inadempimento del debitore, ribadendo che l’intermediario è tenuto ad accertare una situazione di insolvenza o di grave e non transitoria difficoltà economico-patrimoniale.

Nel caso di specie, le società attrici hanno agito per il risarcimento dei danni derivanti dalla segnalazione conseguente al mancato perfezionamento di una transazione su canoni di leasing.  Il Tribunale ha rigettato la domanda, rilevando il difetto di prova del danno;  la Corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo legittima la segnalazione in ragione del mero mancato pagamento.

La Suprema Corte ha invece censurato tale impostazione per violazione della disciplina di settore (TUB), chiarendo che la segnalazione a sofferenza non può discendere automaticamente dall’inadempimento, ma richiede una valutazione complessiva della situazione finanziaria del debitore.  Tale valutazione deve evidenziare una condizione oggettiva di incapacità non transitoria di adempiere, distinta dall’insolvenza ma comunque connotata da significativa criticità patrimoniale.

È stato inoltre ribadito che la funzione della Centrale dei Rischi è preventiva e di monitoraggio del merito creditizio, sicché una nozione “attenuata” di insolvenza rileva ai fini segnaletici, purché fondata su elementi concreti e non su meri ritardi o contestazioni del credito.

La Corte ha rilevato altresì l’omessa considerazione del nesso causale tra segnalazione e danno, emergente dal diniego di finanziamento subito da una delle società attrici.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, affinché il giudice di merito riesamini la questione alla luce dei principi enunciati.