COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI: MISURE PROTETTIVE AMMISSIBILI DURANTE LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITÀ

  • 30/03/2026

Il Tribunale di Mantova, con la sentenza del 4 febbraio 2026, ha chiarito l’operatività delle misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi (CNC), soffermandosi su due profili principali: la compatibilità delle misure con la sospensione temporanea dell’attività produttiva e la possibilità di inibire l’escussione della garanzia pubblica rilasciata da Mediocredito Centrale (MCC).

Nel caso esaminato, la società ricorrente, pur avviata la procedura di cnc per un’esposizione debitoria significativa, ha scelto di sospendere temporaneamente l’attività produttiva per contenere le perdite e preservare il valore del complesso aziendale, in vista di una ripresa futura sotto la forma della continuità indiretta.  Il Tribunale ha ritenuto tale “apnea produttiva” compatibile con la concessione delle misure protettive ex artt. 18 e 19 c.c.i., evidenziando che la sospensione non ostacola la strategia di risanamento purché non configuri liquidazione.

Il giudice ha sottolineato la natura preliminare e preparatoria della fase di richiesta delle misure protettive, finalizzata a garantire il percorso negoziale con il concorso dei creditori, senza necessità di un piano completamente definito, purché coerente con l’obiettivo di superare la crisi.  Verificati il fumus boni iuris e il periculum in mora, il Tribunale ha autorizzato il provvedimento richiesto.

Sul tema della garanzia pubblica MCC, il Tribunale ha sospeso l’eventuale escussione, rilevando che ciò potrebbe danneggiare il risanamento trasformando il credito in privilegiato, aumentando oneri e penali e riducendo le risorse disponibili per altri creditori.  L’ingresso di MCC tra i creditori avrebbe anche rischiato di rallentare le trattative per le rigidità procedurali del soggetto pubblico.  È stata, invece, negata una misura cautelare aggiuntiva volta a vietare pagamenti “a valle”, ritenuta superflua.

La decisione rafforza il ruolo del giudice nel tutelare lo spazio negoziale tra le parti, evitando che interventi sopravvenuti o nuovi creditori con vincoli procedurali compromettano l’accordo.  Le misure nella CNC, opportunamente dosate, risultano strumento essenziale per inibire iniziative individuali che possano ridurre il valore dell’impresa, garantendo la continuità negoziale e la protezione dei creditori coinvolti.