L’OBBLIGATORIETÀ DEL CLASSAMENTO DEI CREDITORI NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AD EFFICACIA ESTESA

  • 27/03/2026

In tema di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, la Cassazione civile, con la sentenza n. 2817/2026, ha affermato che la suddivisione dei creditori in categorie omogenee costituisce presupposto imprescindibile per l’operatività dell’istituto.

Tali accordi consentono di estendere gli effetti anche ai creditori non aderenti, purché quelli favorevoli rappresentino almeno il 75% dei crediti appartenenti alla medesima categoria.  Ne consegue che la corretta formazione delle categorie assume rilievo decisivo ai fini della legittimità dell’estensione.

Nel caso di specie, il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda di omologazione per criticità inerenti all’ammissibilità e alla fattibilità del piano, nonché per carenze probatorie circa il consenso dei creditori.  La Corte d’appello ha confermato la decisione, rilevando altresì il difetto di omogeneità delle categorie individuate.

La società debitrice ha proposto allora ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dei principi propri del concordato preventivo e sostenendo la natura facoltativa della classificazione dei creditori.  La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo invece la necessità della formazione delle categorie.  In particolare, la Corte ha chiarito che per “posizione giuridica” deve intendersi la natura e le caratteristiche del credito (quale, ad esempio, la sua qualificazione come privilegiato o chirografario), mentre per “interessi economici” rilevano le aspettative di soddisfacimento e la funzione economico-sociale del credito.  È stato altresì precisato che il concetto di categoria è assimilabile a quello di classe nel concordato preventivo, con conseguente applicabilità dei relativi criteri interpretativi.  Spetta al tribunale verificare la conformità delle categorie ai parametri legali, accertandone l’effettiva omogeneità, quale condizione per garantire la parità di trattamento tra creditori appartenenti al medesimo gruppo.

Ne deriva che la creazione di categorie non dotate del requisito dell’omogeneità risulta illegittima, in quanto idonea a compromettere la validità dell’accordo e a impedire l’estensione coattiva degli effetti ai creditori dissenzienti.