È NULLA OGNI PATTUIZIONE CHE PERSEGUE FINALITÀ EQUIVALENTI AL PATTO COMMISSORIO

  • 30/03/2026

In materia di patto commissorio, l’ordinanza n. 2023/2026 della Cassazione civile ha ribadito che il divieto sancito dall’art. 2744 c.c. deve essere interpretato in senso funzionale e sostanziale, colpendo non solo il patto tipico, ma qualsiasi schema negoziale idoneo a realizzare un risultato equivalente.

Nel caso di specie, un debitore ha agito per far dichiarare la nullità di una procura a vendere e di un contratto di compravendita immobiliare, ritenuti strumenti volti a dissimulare un patto commissorio, attraverso l’interposizione fittizia di un terzo.  Il Tribunale ha accolto la domanda, mentre la Corte d’appello ha riformato la decisione, escludendo la violazione sul presupposto della preesistenza del credito.

La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso, ha censurato tale impostazione, affermando che l’indagine non può limitarsi a una valutazione atomistica del singolo atto, ma deve estendersi all’intera operazione negoziale, considerata nella sua unitarietà e nel collegamento funzionale tra i diversi atti.  In particolare, occorre verificare se il trasferimento del bene costituisca espressione di una libera scelta solutoria o il risultato di una coercizione indiretta finalizzata a garantire il credito, con possibile automatica acquisizione del bene in caso di inadempimento.

La Suprema Corte ha chiarito che il divieto di patto commissorio opera anche in presenza di un debito pregresso e può emergere da una pluralità di negozi collegati (mutuo, preliminare, procura a vendere), ove sussista un nesso di strumentalità volto a realizzare una funzione di garanzia.  Risulta irrilevante, a tal fine, la forma dei negozi, la loro natura reale o obbligatoria, nonché l’identità soggettiva delle parti formalmente coinvolte, dovendo privilegiarsi la causa concreta dell’operazione.

Ne consegue che anche un contratto preliminare o una vendita apparentemente lecita possono dissimulare un patto commissorio, qualora il trasferimento del bene non sia frutto di libera determinazione, ma imposto quale conseguenza dell’inadempimento.

La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio, demandando al giudice di merito una nuova valutazione complessiva della vicenda negoziale, alla luce dei principi enunciati.