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La Cassazione, con l’ordinanza n. 40144 del 15 dicembre 2025 letta in combinato con altre sentenze di fine 2025 (n. 39793 del 10 dicembre, n. 36411 del 7 novembre e n. 35399 del 29 ottobre), ha sostenuto che la crisi di liquidità non giustifica, di per sé, l’omesso versamento di imposte e contributi. Quando tali inadempimenti sono deliberati, sistematici e protratti nel tempo, possono integrare il reato di bancarotta impropria, concorrendo con i reati fiscali, senza assorbirli. La Cassazione con la suddetta ordinanza ha infatti affermato la punibilità della determinazione del dissesto attraverso l’accumulo di ingenti debiti erariali.
Il fondamento normativo è l’articolo 329, c. 2, c.c.i., norma di chiusura che ricomprende tra le ipotesi di bancarotta fraudolenta tutte le condotte degli amministratori che, pur non essendo distrattive o falsificatorie, contribuiscono al dissesto. In particolare, la lettera b) punisce sia la causazione dolosa del dissesto sia quella derivante da “operazioni dolose”, intese come abusi di gestione o infedeltà degli organi sociali, valutate non isolatamente ma come parte di una strategia complessiva pericolosa per l’impresa.
Per la configurabilità del reato non basta dimostrare il conflitto di interessi o l’infedeltà, ma occorre provare che, in una prospettiva ex ante, le operazioni fossero intrinsecamente fraudolente e prive di interesse per la società. Inoltre, tali operazioni devono aver causato o aggravato il dissesto, anche se non ne rappresentano l’unica causa, in applicazione del principio di equivalenza delle concause.
La nozione di “operazione” include anche condotte omissive, come il persistente mancato pagamento di imposte e contributi, purché si tratti di una scelta consapevole e reiterata, idonea a rendere prevedibile la crescita del debito erariale. Restano invece escluse le omissioni occasionali o quelle inserite in una strategia gestionale seria e ragionevolmente efficace (rateizzazioni, ravvedimento, definizioni agevolate).
Ne consegue che la crisi aziendale non costituisce causa di giustificazione, salvo che derivi da eventi esterni imprevedibili. I reati fiscali e quelli di bancarotta restano quindi punibili in concorso.