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La Cassazione civile, con ordinanza n. 31892 del 7 dicembre 2025, ha stabilito che, negli accordi di ristrutturazione dei debiti, non possono essere computati tra i creditori aderenti quelli il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione. In mancanza di adesioni da parte di creditori anteriori, il debitore non può quindi accedere all’omologazione forzosa.
La vicenda trae origine dal rigetto, da parte del Tribunale di Pistoia, della domanda di omologa proposta da una s.r.l. in liquidazione, il cui accordo era fondato sull’adesione dei professionisti che avevano assistito la società nella procedura. Tali crediti, qualificati come prededucibili, erano sorti successivamente al deposito della domanda di concordato con riserva.
Il Tribunale ha ritenuto l’accordo nullo per abuso del diritto, escludendo la possibilità di ristrutturazione coattiva dei debiti fiscali. La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la decisione, evidenziando che l’accordo deve coinvolgere creditori preesistenti, cioè coloro che hanno subito gli effetti della crisi.
La Cassazione ha rigettato il ricorso della società, ribadendo che l’omologazione forzosa presuppone un accordo con creditori concorsuali anteriori. I crediti professionali sorti per effetto della procedura sono ontologicamente estranei al concorso e non possono incidere sulle maggioranze.
Ne consegue che un accordo volto a ristrutturare debiti generati dalla procedura stessa è incompatibile con la funzione degli accordi di ristrutturazione e non beneficia dell’accesso al meccanismo di cram down fiscale.