MISURE CAUTELARI E TUTELA DELL’IMPRESA: IL TRIBUNALE DI MILANO AMMETTE LA PROTEZIONE ANTICIPATA IN FASE PRENOTATIVA

  • 15/09/2025

Con il decreto del 22 giugno 2025, il Tribunale di Milano si è nuovamente pronunciato in materia di misure cautelari e protettive in pendenza di domanda “con riserva” ex art. 44 c.c.i., confermando l’ammissibilità della concessione di tali misure anche nella fase “prenotativa”, ove il debitore abbia già delineato la soluzione di regolazione della crisi (nella specie, un concordato in continuità).

Nel caso di specie, l’impresa debitrice aveva chiesto al Tribunale di Milano, in via cautelare, di ordinare ai soggetti competenti il rilascio del c.d. “DURC”. Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la possibilità di ottenere un DURC positivo anche in presenza di debiti contributivi anteriori, valorizzando l’art. 3, comma 2, lett. b) del d.m. 30 gennaio 2015 e l’art. 100 c.c.i., applicabile ove il debitore opti per l’applicazione anticipata delle regole del concordato. Tuttavia, ha chiarito che il giudice non può imporre agli enti pubblici l’emissione del DURC, potendo solo accertare il relativo diritto.

Con riferimento alla richiesta misura cautelare di inibitoria dell’escussione - da parte del relativo creditore garantito - della garanzia concessa da SACE, il Tribunale milanese è stato invece più rigido, rigettando l’istanza per carenza di prova di trattative in corso e assenza di nesso tra la misura richiesta e il buon esito del risanamento. Il Tribunale ha respinto altresì la richiesta di divieto di segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi e in CRIF, ritenendo che, in mancanza di elementi oggettivi nuovi, la domanda “con riserva” non possa costituire causa ostativa alla classificazione come “inadempienza probabile”.

È stata invece accolta l’inibitoria alla revoca di un contratto di factoring, considerato essenziale per la continuità aziendale, pur con il limite del rispetto del regolamento contrattuale, non essendo il Tribunale legittimato ad imporre modifiche alle pattuizioni inter partes.