RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/2001 E REATI AMBIENTALI: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 147/2025

  • 21/10/2025

Con la legge 3 ottobre 2025, n. 147, di conversione del d.l. 116/2025, il legislatore ha introdotto significative modifiche in materia di responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, con particolare riferimento ai reati ambientali. L'intervento normativo risponde alla condanna dell'Italia da parte della Corte EDU per la gestione illecita dei rifiuti in Campania, con l’imposizione di riforme strutturali nel diritto penale ambientale.

Tra le principali novità, si segnala l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto di cui all’art. 25 undecies d.lgs. 231/2001, ora comprensivo di sei nuove fattispecie, tra cui l’abbandono di rifiuti pericolosi e la combustione illecita. Sono state altresì inasprite le sanzioni pecuniarie, portando ad esempio la soglia massima per alcuni reati fino a 1.200 quote, e cioè ad un importo potenziale di poco meno di 1,9 milioni di euro (ogni quota può andare da 258 a 1500 euro).

Sul piano delle sanzioni interdittive, il legislatore ne ha previsto l'applicazione obbligatoria - e non più facoltativa - nei casi più gravi (es. disastro ambientale), riscrivendo integralmente il comma 7 dell’art. 25 undecies d.lgs. 231/2001. Inoltre, è stata estesa al settore ambientale la disciplina delle misure di prevenzione del d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia), consentendo l’amministrazione giudiziaria di imprese coinvolte in reati ambientali gravi.

Le nuove disposizioni impongono agli enti un aggiornamento sostanziale della mappatura dei rischi e dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001, rafforzando i sistemi di prevenzione e la tracciabilità lungo l’intera filiera dei rifiuti.